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Coppa Italia: Pomigliano-Savoia 0-3 a tavolino

Coppa Italia: Pomigliano-Savoia 0-3 a tavolino23-10-2007 – Il Fc Savoia 1908, per opportuna conoscenza, riporta di seguito il testo integrale del comunicato ufficiale n 21 emesso in data odierna, dalla Federazione Italiana giuoco calcio – Lnd – Comitato interregionale, inerente il reclamo della scrivente società avverso il risultato sul campo della gara di Coppa Italia Pomigliano-Savoia:

GARA DEL 17/10/2007 ASD POMIGLIANO – SAVOIA

Il Giudice Sportivo

– esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla FC Savoia con il quale, deducendosi che la ASD Calcio Pomigliano, per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso della gara, ha impiegato dal 19° al 21° minuto del secondo tempo un solo giocatore della classe 1988, chiede venga inflitta alla squadra ospitante la punizione sportiva della perdita della gara;

– rilevato che da referto di gara risulta che la ASD Pomigliano ha inizialmente schierato in campo i seguenti calciatori giovani:

– – Vigliotti Arcangelo (87)

– – Imbraco Giuseppe ( 87)

– – Cerilli Arminio ( 88 )

– – Pignarosa Ciro ( 88 )

– – Pirozzi Nicolo’ ( 89 )

– rilevato che la predetta società ha proceduto nel corso della gara alle seguenti sostituzioni:
– 21/2 –

– – al 18° del secondo tempo il n° 3 Cerilli ( 1988 ) veniva sostituito dal n° 13 Viscido (1989 );

– – al 21° del secondo tempo, il n° 11 Pirozzi (1989) veniva sostituito dal n° 16 Genco ( 1973 )

– rilevato che in forza delle suindicate sostituzioni la ASD Somigliano è venuta meno all’obbligo di impiegare sin dall’inizio e per l’intera durata della gara quattro calciatori “giovani “ così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

– – 1 nato dal 1° gennaio 1987 in poi;

– – 2 nati dal 1° gennaio 1988 in poi;

– – 1 nato dal 1° gennaio 1989 in poi;

– considerato che il mancato impiego nel corso della gara in oggetto ( dal 18° minuto del secondo tempo al 21 minuto del secondo tempo ) di un calciatore della classe 1988 comporta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi del C.U. n° 1 del 1° luglio 2007 ed ai sensi dell’art.17, comma 5°, lett.a) del CGS;

Delibera:

1) di accogliere il reclamo;

2) di infliggere alla società ASD Pomigliano la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3;

3) di non addebitare la tassa di reclamo.

Un doveroso ringraziamento all’addetto stampa dell’F.C. Savoia 1908, Rodolfo Nastro,, che in occasione della gara citata, ha prontamente riconosciuto l’errore della panchina pomiglianese permettendo al Savoia di presentare ricorso e conseguire la vittoria a tavolino.

Invitiamo i nostri visitatori a visionare il video-tifosi di Giugliano-Savoia nella sezione videogallery.
(Redazione)





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